Capita spesso che cacciatori e soggetti deputati al controllo si trovino di fronte ed è fondamentale che sia chiara e senza equivoci la normativa che regola l’attività venatoria, in particolare per quanto riguarda la caccia della fauna selvatica stanziale e migratoria e la relativa annotazione sul tesserino dei capi abbattuti. Ho raccolto alcune sollecitazioni dal territorio che evidenziano come i soggetti controllori ritengano che il capo vada annotato subito dopo l’abbattimento senza la verifica personale da parte del cacciatore, a differenza di quanto previsto dalla legge vigente recentemente modificata proprio su questo punto, ed ho presentato una mozione per portare il fatto all’attenzione della giunta.
Il comma 9 bis della legge regionale 3 prevede che ‘nel tesserino è annotata, subito dopo l’abbattimento accertato, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta’, in linea con la legislatura venatoria adottata anche da altre regioni come Liguria, Veneto e Lombardia.
Con questo atto dunque si vuole specificare ulteriormente la recente modifica apportata alla norma regionale, chiarirne lo spirito, e al contempo favorire azioni informative che per una corretta informazione sull’intenzione della legge e sulla sua applicazione cosicché ci sia equilibrio tra le azioni dei cacciatori e dei soggetti vigilanti.